Sto scrivendo un articolo (per Rumore di settembre) su un passaggio dell’ordinanza di chiusura del Cocoricò. Un paragrafo importante, e secondo me per certi versi pericoloso:
CONSIDERATO che, al di là del luogo e/o della persona presso la quale il minore XXX YYY possa essersi procurato la sostanza stupefacente che gli ha poi cagionato la morte, particolarmente significativa appare la circostanza che egli, pur essendosela procurata giorni prima, non l’abbia consumata subito per soddisfare un bisogno psicofisico tipico del tossicodipendente, bensì se la sia procurata per consumarla in un momento successivo, ovvero in uno “spazio emotivo” ben definito, perché nella sua concezione distorta di divertimento, il “Cocoricò” e le serate ivi organizzate rappresentavano il luogo “perfetto” ove assumerla. Paradigmatico di ciò, il fatto che l’abbia tenuta con sé per due giorni almeno, l’abbia trasportata dal luogo ove dimorava abitualmente al luogo ove si era temporaneamente trasferito in vacanza (Pinarella di Cervia) e da lì, ancora, l’abbia nuovamente conservata fino alla serata del 18/07/2015 e quindi quel giorno l’abbia trasportata definitivamente a Riccione, dove poi l’ha assunta proprio per predisporsi psicofisicamente a trascorrere in maniera per lui “appropriata” l’agognata serata al “Cocoricò”. Se dunque XXX YYY, sulla base dei dati allo stato disponibili, può ora definirsi consumatore (anche meramente occasionale) di stupefacenti “a scopo ricreativo”, è emblematico che egli, in quanto tale, abbia scelto non solo il tipo di droga da assumere (ovvero MDMA, una c.d. “club drug”, nota anche come ecstasy) ed il momento preciso in cui assumerla, ma che abbia ritenuto che, nell’intero circondario della località ove si trovava in vacanza, il luogo “giusto” doveva essere il “Cocoricò”;
Ho trovato l’intera ordinanza sul blog Ragionevolidubbi.